martedì 26 maggio 2009

A COSA SERVONO LE LEGGI??

A COSA SERVONO LE LEGGI??

ASSOLUTA E MANIFESTA INCAPACITA’ DI ALCUNI MAGISTRATI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA LEGGE.

Di Orazio Fergnani


In occasione delle ultime elezioni comunali della primavera del 2002 svoltesi a Formello
la Sindaca M.Rita Bonafede, il suo vice Giacomo Sandri ed altri, comprovato da prove inconfutabili ed incontrovertibili, pubblicavano a spese del Comune di Formello (soldi pubblici) due volumetti, consegnati ad ogni cittadino di Formello, dove educevano gli ignari cittadini sulle loro magnifiche qualità e sulla bontà della passata e futura loro gestione, se solo fosse data a loro la possibilità di amministrare ancora.

Io denunciai il fatto alla magistratura, fatto in cui ravvisavo innumerevoli reati (dall’abuso della credulità popolare, agli interessi privati in atto pubblico, passando per la falsa comunicazione a mezzo stampa, stampa clandestina, solo per citarne una rapida panoramica), procedimento penale presso il tribunale di Tivoli R.G.N.R. N°2024/02 – R.G. G.I.P. N°1550/02, per cui sono stati condannati in primo grado nel maggio – giugno del 2004.
I signori succitati hanno fatto ricorso in appello, la cui prima udienza era stata fissata per il giorno 08 Aprile 2005, io mi sono recato all’udienza, ed in pratica ho riscontrato, che in tribunale c’ero solo io.

Non c’era neanche la giudice titolare che si era fatta sostituire da una sostituta che non ha trovato di meglio se non rinviare ad una nuova udienza da tenersi il giorno 06 ottobre 2005, presentatomi all’udienza, alla presenza di un ulteriore nuovo giudice, si procedeva però al dibattimento e venivo anche interrogato come parte lesa, tralascio il minimalista livello professionale manifestato dall’avvocato degli accusati che tentava maldestramente di farmi cadere in contraddizione, cosa che ovviamente non gli è potuta riuscire, ed il giudice rinviava il procedimento a successiva udienza del 24 gennaio (se ricordo bene).

Il 24 o 26 gennaio 2006 si è tenuta l’udienza finale in cui il giudice (finalmente lo stesso del 06 ottobre 2005) ha scagionato ed assolto gli imputati dichiarando che il fatto non sussiste per un cavillo giuridico che ora neanche ricordo, il che è del tutto ininfluente per il fine che volevo ottenere e dimostrare io, che ho ampiamente ottenuto e dimostrato.

Premesso che tutto quello da me denunciato era assolutamente reprensibile, e lo rifarei in qualunque momento, senza nessuna prevenzione personale nei confronti dei denuncianti, mi si chiederà allora il vero motivo di questa mia azione di denuncia contro il sig.r Giacomo Sandri e la dr.ssa Maria Rita Bonafede, presto detto;

La legge SULLA STAMPA, 8 FEB 1948, N. 47 all’ Art. 21 - (Competenza e forme del giudizio) testualmente afferma :

La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.
Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.
Al giudizio si procede col rito direttissimo.
È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di
un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.
La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore [1].

Al giudizio si procede con il rito direttissimo [1].

È fatto obbligo:
a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso [1].
I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 [1].
La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.
In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni [1].

Mi sembra chiaro, ho utilizzato un cavallo di Troia, le denunce (si perché erano due, di cui una è stata immediatamente archiviata, perché secondo il giudice il fatto non sussisteva) erano solo un mezzo per individuare e formalizzare l’illegale ed illegittimo comportamento dei giudici (in questo processo se ne sono avvicendati tre) e la inefficienza, inefficacia, inettitudine della macchina della giustizia nel suo complesso.

La mia denuncia - querela del 15 maggio 2002 è a disposizione di chiunque a richiesta.
In questo documento espressamente evidenzio tutto quanto redarguito dal citato articolo 21 della legge 47/1948, come poco sopra citato.

Ora le possibili e razionali spiegazioni a quanto avvenuto nel corso del procedimento in oggetto a mio modestissimo parere sono inequivocabilmente ed esclusivamente soltanto queste, e cioè :

1)
a) i giudici non hanno letto quanto da me chiaramente evidenziato all’art.21 della legge 47/1948;

b) e/o comunque, ed ancor peggio, non ne hanno tenuto alcun conto;

2)
a) pur avendo letto ed essendo al corrente del dettato della legge non l’hanno osservata;

b) nè l’hanno fatta osservare.

IN OGNI CASO NON HANNO APPLICATO SPECIFICI ED INSINDACABILI DETTATI DI LEGGE, E QUESTO E’ ASSOLUTAMENTE ILLECITO, ILLEGITTIMO, REPRENSIBILE, CONDANNABILE E SANZIONABILE SOTTO OGNI PROFILO.

Voglio sottolineare, qualora non fosse sufficientemente chiaro, che qui ci troviamo di fronte ad una serie palese di violazioni di legge, di usurpazioni del diritto, di abuso di potere, omissioni di atti di ufficio da parte dei magistrati che hanno trattato questo procedimento.

Voglio ricordare ancora una volta :

1) che il decreto di condanna in primo grado si è avuto ben oltre un anno dai fatti da me denunciati (mentre doveva essere emesso il decreto di condanna, o di assoluzione entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, senza nessuna deroga!!).

2) che non sono mai stato convocato secondo le previste procedure di notifica, in quanto parte lesa, né all’udienza di condanna in primo grado, né mai fino alla fine del procedimento, pur se sorvegliando il programma dei processi ho partecipato a tutte le udienze;

3) l’obbligo da parte del giudice di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello,
la giudice Rosanna Fanelli, non contenta del grave ritardo accumulato dalla titolare del processo giudice dr.ssa Veneri, ha pensato bene di rinviarlo al 06 ottobre 2005;

4) infine è subentrato un nuovo giudice di cui non ricordo il nome che finalmente a fine gennaio
2006 ha emesso la sentenza di appello.

BEN TRE ANNI E OTTO MESI DALLA MIA DENUNCIA DEI FATTI, QUANDO IL TEMPO MASSIMO AMMESSO PER L’EMISSIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO E’ DI CIRCA CINQUE MESI.

Mi sorge spontanea ed amara una riflessione:

come si può pretendere in questo dirupato paese il rispetto delle leggi da parte del cittadino se i primi a non rispettarle sono proprio coloro che in assoluto dovrebbero per istituto rispettarle e farle rispettare??

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